Pignoramento immobiliare: come può aiutarti un avvocato

Pignoramento immobiliare: come può aiutarti un avvocato

Marzo 21, 2021 Off Di Ilario Galgani

Quando si parla di pignoramento immobiliare si intende una delle possibili forme di esecuzione forzata. Pertanto, il suo scopo è garantire lo stesso risultato che si ottiene quando il debitore adempie volontariamente ai propri obblighi sottraendo con la forza i beni del debitore e convertendoli, sempre obbligatoriamente, in valute che possono essere Ad esempio, supponiamo che un soggetto sia un creditore di una certa somma e un altro sia il debitore: anche se il creditore riesce a ottenere la proprietà attraverso un titolo esecutivo se il debitore si rifiuta di adempiere, i suoi diritti non saranno ancora soddisfatti spontaneamente. A ciò sopperisce l’esecuzione forzata, la quale garantisce la soddisfazione coattiva del credito anche contro la volontà del debitore.

Come funziona il pignoramento immobiliare

La procedura del pignoramento immobiliare è lunga e complessa e non ha sempre lo stesso andamento. Rivolgersi ad un avvocato per pignoramento a Roma https://www.avvocatocivilistaroma.it/il-pignoramento-immobiliare-a-roma-e-lavvocato-per-le-esecuzioni/ consente di intraprendere l’iter giuridico efficace ad ottenere un provvedimento in favore del creditore. Con ciò si intende il potere di sottrarre alla disponibilità del debitore un bene immobile per porlo forzatamente in vendita al fine di ottenere una somma che soddisfi il credito vantato. Vediamo le fasi di cui si compone e come si articola. Come ogni espropriazione, il pignoramento immobiliare può essere effettuato solo attraverso un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiali, assegni ecc.) per provare l’esistenza di crediti dovuti (art. 474 del Codice Civile). Ottenuto il titolo esecutivo, si passa alla redazione e alla successiva notifica dell’atto di precetto. Si tratta di una semplice intimazione di pagamento nella quale il creditore fa un elenco breve dei fatti, elencando tutte le somme dovute e intima al debitore di adempiere entro il termine di 10 giorni trascorsi i quali si procederà con il pignoramento. Qualora avvenga il pagamento del debito o di parte di esso – nel caso di un accordo transattivo – si procede all’interruzione della procedura. Pertanto, per avviare il procedimento è necessario: – aver notificato al debitore un titolo esecutivo e l’atto di precetto di pagamento, cioè l’ordine di eseguire un obbligo derivante da un titolo entro un termine di 10 giorni dall’avvenuta notifica (salvo il caso di adempimento immediato previsto dall’art. 482 del Codice Civile). – il decorso del termine di 10 giorni dalla data di emissione dell’avviso di ingiunzione (a meno che non sia menzionata l’esecuzione immediata). Nel caso in cui, trascorsi i 10 giorni il debitore non ha saldato il debito, si può procedere con il pignoramento. L’avvocato, redige l’atto di pignoramento e provvede a notificarlo al debitore. Nel caso del pignoramento immobiliare c’è un’ulteriore formalità, perché trattandosi di beni immobili è necessario mettere un vincolo sul bene immobile. Gli immobili sono censiti in un apposito registro detto Conservatoria pertanto, qualora si intenda procedere è necessario avvertire la Conservatoria che provvederà alla trascrizione nei registri di quel determinato immobile di un’annotazione che il creditore sta facendo un pignoramento su quel bene. Una volta fatta la notifica al debitore e alla Conservatoria, il legale di fiducia del creditore dovrà attendere che torni indietro l’atto di pignoramento notificato.

Quanto tempo passa dall’atto di pignoramento immobiliare alla vendita all’asta?

Recenti riforme del codice di procedura civile hanno ridotto l’intervallo di tempo tra la comunicazione di pignoramento e la vendita all’asta dell’immobile in corso di esecuzione. Tuttavia, la durata media dell’esecuzione immobiliare è ancora di circa 4/5 anni. Di solito, tra la comunicazione di pignoramento e la prima asta trascorrono non meno di 7/8 mesi, ma poche persone venderanno l’immobile al primo tentativo. Si tratta, tuttavia, di un termine indicativo che varia da tribunale a tribunale ed è influenzato da vari eventi che possono interessare varie fasi del processo di esecuzione (proroga, richiesta di proroga, udienza di proroga, negoziazione con i creditori).

Le modalità di vendita del bene pignorato

Il Giudice dell’Esecuzione provvederà a fissare le date per tentare la vendita del bene pignorato la quale avverrà attraverso delle aste (c.d. vendita all’asta) con incanto o senza incanto. Gli articoli 570-575 del Codice di Procedura Civile regolano questa procedura, la quale è stata modificata con la riforma del 2005, nella quale è stato statuito che la vendita senza incanto sia un passaggio preliminare e obbligatorio per la prosecuzione dell’iter. – La vendita senza incanto (art. 570 c.p.c.) inizia attraverso un avviso di vendita pubblicato dalla cancelleria delle esecuzioni del Tribunale, contenente gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile pignorato delle, il valore dell’immobile, e i riferimenti del custode nominato in sostituzione del debitore. Informazioni aggiuntive, anche relative alle generalità del debitore, possono essere reperite alla cancelleria del Tribunale. Chiunque, ad eccezione del debitore, possono fare un’offerta per l’acquisto dell’immobile pignorato e può farlo sia personalmente che tramite un avvocato. Per presentare un’offerta è necessario presentare in cancelleria una dichiarazione contenente oltre al prezzo offerto, tempi e modalità di pagamento. – La vendita con incanto (art. 576 c.p.c.) fondamentalmente consiste in una gara di offerte a rialzo che viene effettuata in un’aula pubblica di fronte al Giudice dell’Esecuzione. Questa modalità viene preferita da G.E. nel caso in cui ritenga che possa garantire un ricavato superiore rispetto al valore del bene e nell’eventualità in cui non vi siano state offerte durante la vendita senza incanto. L’udienza della vendita all’incanto è aperta a tutti (ad eccezione che al debitore) tuttavia per partecipare è necessario aver versato una cauzione. Nel caso in cui l’offerente non si aggiudichi l’immobile l’importo sarà a lui restituito immediatamente dopo la chiusura dell’udienza di vendita.